Normativa

Il diritto a conoscere atti, documenti, dati formati o detenuti dal Gruppo Retiambiente può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web delle Società consultando la sezione “Società Trasparente” o, quando questi non risultino pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle seguenti norme:

  • Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  • Decreto Legislativo 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  • Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
  • D.P.R. 184/2006 “Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi”

A queste, si aggiungono:

Al fine di agevolare la conoscenza e l’applicazione della normativa di settore, il Gruppo RetiAmbiente ha adottato il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, applicabile alle tre tipologie di richieste di accesso ai documenti, dati e informazioni formati e detenuti dal Gruppo stesso in base alla normativa vigente.

Il Regolamento riassume le diverse modalità di esercizio del diritto di accesso civico e accesso documentale, indicando per ognuna delle tre fattispecie termini e condizioni, rispondendo all’esigenza di garantire la maggiore collaborazione possibile con il cittadino istante. 

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità specificate in home. In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo indicato sul sito internet di Retiambiente e di ogni Società del Gruppo.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita e va trasmessa al Responsabile dell’Ufficio che detiene il documento o il dato, per la relativa istruttoria. Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità specificate in home. In caso di accoglimento, il Responsabile dell’Ufficio competente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

La richiesta di accesso documentale, a differenza delle precedenti, può essere presentata solamente da chi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Deve essere motivata per consentire di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge per l’esibizione del documento che deve riferirsi ad uno specifico procedimento. La domanda va indirizzata all’Ufficio Responsabile del procedimento per la relativa istruttoria. Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità specificate in homeIn caso di accoglimento, il Responsabile dell’Ufficio competente e allega alla risposta i dati e i documenti richiesti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso inutilmente tale periodo, l’istanza rimasta inevasa si deve intendere come respinta. 

Per ulteriori dettagli in merito alle procedure di accesso agli atti documentale, civico semplice e generalizzato, si rinvia alle disposizioni di legge sopra richiamate, nonché al relativo Regolamento del Gruppo RetiAmbiente.